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STATUTO

 

Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) sotto la denominazione
"Fondazione della Comunita' Bergamasca ONLUS"
La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La fondazione ha sede in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, 106.
Art. 2 Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarieta' sociale nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo.
La Fondazione si propone di svolgere attivita' di erogazione ovvero beneficenza e di pubblica utilita' ed in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attivita' di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attivita' culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalita' volte a migliorare la qualita' della vita della comunita' Bergamasca.
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalita'.
E' fatto divieto di svolgere attivita' istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle di solidarieta' sociale nonche' di pubblica utilita'. La Fondazione potra' svolgere tutte le attivita' connesse al proprio scopo istituzionale, nonche' tutte le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purche' nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione e' costituito dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potra' venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volonta' di contribuire al loro conseguimento.
E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 Entrate
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
delle entrate derivanti da eventuali attivita' connesse.
Art. 5 Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
il Presidente;
i Vice Presidenti;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Esecutivo;
il Segretario Generale;
il Collegio dei Revisori;
il Collegio dei Probiviri.
Art. 6 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facolta' di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
b) cura l'esecuzione delle delibera del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorita' e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.
Art. 7 Vice Presidenti
I due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
Il piu' anziano d'eta' dei Vice Presidenti, ed in sua assenza l'altro Vicepresidente, fanno le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.
La firma di un Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.
Art. 8 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione e' composto da undici a diciannove membri nominati da un Comitato di Nomina che operera' sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso. Il Comitato di Nomina e' composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorita' o da persone da esse delegate:
* Prefetto della Provincia di Bergamo
* Presidente della Provincia di Bergamo
* Vicario Generale Diocesi di Bergamo
* Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Bergamo
* Sindaco della Citta' di Bergamo
* Rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.
Qualora venga meno un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un nuovo Consigliere la cui nomina deve essere ratificata dal Comitato di nomina Il nuovo membro dura in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.
Art. 9 - Decadenza e Esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
* il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
* l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.
* l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
* l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.
L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto dall'art. 8 del presente statuto.
Contro tale decisione e' possibile ricorrere di fronte al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.
Art. 10 Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:
a) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e nominare i membri del Comitato Esecutivo;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
d) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;
e) deliberare l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio;
f) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilita' sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
j) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
k) approvare eventuali regolamenti interni;
l) nominare il Segretario Generale della Fondazione;
m) conferire deleghe su materie particolari.
Art. 11 Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la meta' dei consiglieri ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio e' convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
Art. 12 Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo e' costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo provvedera' all'investimento piu' sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, cosi' come curera' il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio delle corrispondenti attivita' economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario ovvero su richiesta di almeno la meta' dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o telefax e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante telegramma o telefax.
Le deliberazioni devono essere presa a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di almeno quattro membri.
Art. 13 Segretario Generale
Il Segretario Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Egli collabora:
alla preparazione dei programmi di attivita' della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attivita' della fondazione ed e' responsabile del buon andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute degli organi della fondazione con voto consultivo.
Art. 14 Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori e' composto di tre membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio e' presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri e' composto di tre membri designati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 e durano in carica cinque esercizi.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri giudichera' de bono et aequo senza formalita' di procedura.
La carica e' gratuita, salvo i rimborsi spese preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 Libri verbali
I verbali delle deliberazioni del consiglio e dei comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.
I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.
Art. 17 Bilancio
L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo dovra' approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovra' approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali della fondazione, nonche' di quelle ad esse direttamente connesse
Durante la vita della fondazione e' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 19 Estinzione
In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sara' devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, preferibilmente nella provincia di Bergamo, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonche' le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.


Firmato: Vimercati Carlo Paolo - Milena Maffi - Veronica Tribbia.
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).

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